Visto l’atto istitutivo del “Centro Interdipartimentale di studi comparati sulla poesia coreana”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Siena il 7 aprile 1998 (vd. Verbale del Consiglio di Dipartimento del 2 febbraio 1999), visto l’art. 34 dello Statuto e il Regolamento dei Centri di Ateneo emanato con D.R. 232 2002/2003 del 18/12/2002

si dispone il nuovo Regolamento del

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI COMPARATI
“I Deug-SU”

Art. 1

Istituzione del Centro

Presso l’Università degli Studi di Siena, Dipartimento di teoria e documentazione delle tradizioni culturali, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto e in base al Regolamento dei Centri di Ateneo emanato con D.R. 232 2002/2003 del 18/12/2002, è istituito il Centro Interdipartimentale di Studi Comparati “I Deug-Su” (Center for Comparative Studies “I Deug-Su”), diretta prosecuzione del “Centro Interdipartimentale di studi comparati sulla poesia coreana”, intitolato al nome del suo fondatore.

Al Centro aderiscono i Dipartimenti di: Teoria e documentazione delle tradizioni culturali, Studi storico-sociali e filosofici. Sono possibili adesioni di ulteriori dipartimenti.

 

Art. 2

Scopi e funzioni del Centro

Il Centro si propone di favorire gli studi comparati fra culture e letterature internazionali e in particolare di far conoscere in Italia e nel mondo occidentale la cultura asiatica, con specifica attenzione a quella coreana. A questo scopo saranno promossi anche studi di confronto sotto gli aspetti storico, culturale e letterario, con particolare interesse al periodo medievale e umanistico.

A questo scopo il Centro promuove e dirige

a) attività di ricerca scientifica

b) attività editoriale

c) seminari e incontri di studio.

Art. 3

Composizione del Centro

Fanno parte del Centro:

1. i professori e i ricercatori afferenti ai Dipartimenti dell’Ateneo senese; docenti, ricercatori e cultori della materia, conosciuti in campo nazionale ed internazionale, che svolgono ricerca scientifica fondamentale e applicata nel campo della comparatistica, nel campo della cultura orientale e coreana in particolare (vd. allegato 1).

2. rappresentanti di istituzioni pubbliche e private italiane ed estere impegnate nel settore.

 

Art. 4

Organi del Centro

Sono organi del Centro:

1. il Consiglio Direttivo ;

2. il Direttore.

Art.5

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo, che intende assicurare la rappresentanza di tutte le componenti operanti nei Centro, compresi eventuali soggetti esterni all’Ateneo, è composto da 5 membri, dura in carica 3 anni e ciascun componente può essere rieletto; elegge tra i suoi membri il Direttore; è convocato dal Direttore almeno una volta l’anno.

Il Consiglio direttivo:

1. attua le linee di fondo dell’attività scientifica del Centro, ne definisce la realizzazione in appositi programmi di ricerca;

2. approva la relazione annuale del Direttore, redatta sulla base della documentazione relativa all’attività scientifica di gruppi di lavoro;

3. delibera sulle questioni riguardanti l’amministrazione del Centro ed esamina e approva il bilancio preventivo e consuntivo;

4. vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;

5. delibera su eventuali forme di consorzio con Enti pubblici o privati che perseguano gli stessi fini del Centro.

 

Art. 6

Il Direttore

Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è nominato con Decreto Rettorale. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.

Il Direttore

1. rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;

2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

3. dà attuazione alle delibere del Consiglio medesimo;

4. è consegnatario dei beni mobili del Centro;

5. svolge funzioni propositive, promuovendo, d’intesa con il Consiglio Direttivo, le iniziative del centro stesso;

6. è responsabile della gestione amministrativo-contabile del Centro;

7. sottopone al Consiglio Direttivo, per l’esame e l’approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo e provvede agli atti di ordinaria amministrzione;

8. presenta annualmente una relazione sull’attività svolta dal Centro, sull’utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative avviate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell’attività svolta. Tale relazione viene trasmessa al Rettore e sottoposta all’attenzione del Senato Accademico per il monitoraggio dell’attività del Centro.

In caso di assenza o temporaneo impedimento il Direttore può essere sostituito da un membro del Consiglio Direttivo da lui stesso designato.

 

Art.7

Risorse finanziarie

Per il funzionamento il Centro potrà disporre dei seguenti fondi:

1. contributi per il funzionamento erogati dai dipartimenti interessati;

2. assegnazioni per la ricerca

3. contributi di enti e privati versati anche a titolo di liberalità;

4. finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;

5. quote provenienti da prestazioni a pagamento o da altro legittimo titolo,

6. ogni altro contributo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all’attività del Centro.

Art. 8

Gestione amministrativo-contabile

La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al Dipartimento di Teoria e documentazione delle tradizioni culturali ai sensi del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Siena.

I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso in apposita partita contabile intestata al Centro.   

 

Art. 9

Relazione annuale

Al termine di ogni anno il Direttore del Centro presenta al Consiglio direttivo una relazione sull’attività svolta dal Centro, sull’utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell’attività svolta. Tale relazione viene trasmessa al Rettore che, per il monitoraggio delle attività del centro, la pone all’attenzione del Senato Accademico, che, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 1 comma 4 del Regolamento dei Centri di Ateneo  (D.R. n. 232/2002-03 del 18 dic. 2002) può deliberarne la disattivazione.

 

Art. 10

Personale

Il Centro può proporre la stipula di contratti a tempo determinato con personale dotato di professionalità necessarie per la realizzazione di specifici progetti, con l’indicazione delle proprie risorse a tal fine destinate.

Il Centro utilizza il personale tecnico e amministrativo del Dipartimento di teoria e documentazione delle tradizioni culturali, previo accordo con il Direttore del Dipartimento. La corresponsione degli emolumenti avviene nell’ambito delle risorse del Centro e secondo le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva decentrata.

Art. 11

Modifiche di Regolamento

Modifiche al presente Regolamento possono essere proposte agli organi competenti del Consiglio Direttivo del Centro con propria delibera, dopo la necessaria discussione in sede di Nucleo di coordinamento tecnico scientifico.

Art. 12

Sede del Centro e durata

Il Centro ha sede in Arezzo presso il Dipartimento di Teoria e documentazione delle tradizioni culturali e avrà durata di cinque anni, rinnovabile previo accordo tra le parti.

Art. 13

Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo statuto, dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Siena ed ogni altra disposizione di carattere generale in materia.

 

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